Smart working: definizione
La definizione dello smart working, applicabile anche nelle Amministrazioni Pubbliche:
“Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore consegnando al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Bring your own device (BYOD), in italiano: porta il tuo dispositivo, porta la tua tecnologia, porta il tuo telefono e porta il tuo pc - è un'espressione usata per riferirsi alle politiche aziendali che permettono di portare i propri dispositivi personali nel posto di lavoro, e usarli per avere gli accessi privilegiati alle informazioni aziendali e alle loro applicazioni.
Il BYOD consente la containerizzazione, vale a dire creare due ambienti diversi sullo stesso dispositivo, con dati aziendali e dati personali (chiamate, SMS, localizzazione GPS, ecc) rigorosamente separati, fin ad avere una Virtual Machine livello del sistema operativo controllata dall'IT aziendale, o nel firmware del processore (a livello hardware, al di sotto del sistema operativo), o ricorrere a soluzioni di hosted virtual desktop (HVD) o virtual mobile OS, con cui l'utente si collega alla Intranet aziendale ad applicazioni e dati che fisicamente risiedono su un server remoto.
Il termine è anche usato per descrivere le stesse pratiche applicate agli studenti che usano i loro dispositivi in ambito educativo. È stato proposto di applicare il BYOD anche in Italia al mondo della scuola per ovviare alla scarsità di dotazione informatica e l'insufficienza dei fondi pubblici o in situazioni di emergenza.
Il termine comincia a diventare comune nel 2009, quando Intel nota che i propri dipendenti utilizzano sempre più i dispositivi personali per svolgere le loro mansioni lavorative e ipotizza che questo andamento crescerà notevolmente negli anni successivi. Già a novembre 2012 il 75% degli impiegati dei paesi emergenti, quali il Brasile, l'India e la Russia, utilizzava il proprio dispositivo al lavoro, mentre nei paesi già sviluppati il numero si aggirava intorno al 44%. Gli studi degli anni successivi hanno mostrato che l'andamento rimane in forte crescita ed è ormai inarrestabile.
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore consegnando al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Conciliare, innovare e competere. Sono questi i tre diversi obiettivi, apparentemente antitetici, dello smart working che si configura come un nuovo approccio all’organizzazione aziendale, in cui le esigenze individuali del lavoratore si contemperano, in maniera complementare, con quelle dell’impresa.
Il concetto di lavoro agile – o smart working - ricomprende molteplici aspetti. Si passa dalla flessibilità dell’orario e del luogo della prestazione lavorativa fino a forme di welfare aziendale per facilitare i lavoratori genitori o impegnati in forme di assistenza parentale.
Con la Legge n. 81/2017 c’è per la prima volta un quadro normativo definito.
Dr.M.Zerboni
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